Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di conseguire una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nette di gas serra dalle superfici sottoposte alle attività agro-silvo-pastorali, sono riconosciuti contributi per l'applicazione di nuove pratiche di gestione agronomica, pastorale e forestale conformi al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, in ragione del ridotto impiego di energia e delle ridotte emissioni nette di gas serra rispetto alle normali pratiche in uso.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo di 10 milioni di euro.